R.W. Church
Capitolo 9
quando per molti secoli il braccio secolare era stato in perpetuo
co-operazione coi tribunali della Chiesa. La cosa per essere
fatto, ed i mezzi da che era fatto, fu legato insieme; il
autorità e l'essere di potere unirono sempre infatti, fu trattato
come un'unità per gli scopi di legge. Come il potentato possedere
non la testa ma la bocca o problema di un fiume, ha il diritto a
determini quell'al quale passerà o dal mare, così lo Stato,
stando in piedi tra un'ingiunzione della Chiesa e la sua esecuzione,
aveva diritto a riferirsi completamente quell'esecuzione alla sua propria autorità.
Là non fu contenuto o implicò in tale dottrina alcun rifiuto
dell'originale ed autorità corretta della Chiesa per suo proprio
autogoverno, o alcuna asserzione che era passato ed era divenuto
la proprietà della Corona. Ma quell'autorità, sebbene non in suo
fonte, ancora nel suo esercizio si era immersa nelle forme di
legge; aveva invocato ed aveva ottenuto l'aiuto di certi elementi di
potere esterno che appartenne esclusivamente allo Stato e per
la destra e solo uso dei quali aveva lo Stato un separato e
responsabilità indipendente, così che non poteva, senza rottura
del dovere, permetta che loro siano divisi da lui. Era, perciò, io
sottoponga, un intelligibile e, sotto circostanze determinate, un
schema giustificabile di azione sotto che lo Stato virtualmente
detto: Chiesa decreta, mentre prendendo la forma di legge, ed ottenendo loro
pieno e certo effetto solamente in quella forma, può essere eseguito solamente come
legge, e mentre loro sono in lavorazione di essere messo in pratica
solamente sia considerato legge, e perciò il potere intero di loro
esecuzione che è dire ogni dizione di juris in questioni
ecclesiastico e spirituale, debba, secondo la dottrina di
legge, proceda dalla fontana-testa di legge, vale a dire dal
Corona. Ci può essere nell'ultimo ricorso legale ma un'origine per